La detrazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.
Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020 è possibile usufruire di una detrazione più elevata (50%) e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.

Proroghe e Modifiche sulla Detrazione Fiscale: Nello Specifico
Stai pensando di sostituire o riqualificare il tuo cancello automatico o porta garage motorizzata?
L’Agenzia delle Entrate ha prorogato fino al 31 Dicembre 2020 l’agevolazione fiscale con detrazione fino al 50% per:
- Manutenzione ordinaria
- Manutenzione straordinaria
- Restauro e risanamento conservativo
- Ristrutturazione edilizia
effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali.
Inoltre, quelli per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi.
La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili.
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche le spese per:
- La progettazione e le altre prestazioni professionali connesse
- Prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento
- L’acquisto dei materiali
- L’effettuazione di perizie e sopralluoghi
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono dunque ammessi all’agevolazione solo quando riguardano le parti comuni e la detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale.
Come e Quando Richiedere la Detrazione Fiscale 2020
Per usufruire della detrazione, è necessario:
- Inviare, quando prevista, all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl
- Pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Per usufruire della detrazione fiscale è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (se i lavori sono effettuati dal detentore) e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
Occorre, inoltre, conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti:
- Le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili
- Domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti
- Ricevute di pagamento dell’Imu, se dovuta
- Delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali
- In caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori
- Comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori da inviare all’Azienda sanitaria locale, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri
- Fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute
- Ricevute dei bonifici di pagamento.